PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, coordinando in un unico testo le norme del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, con gli opportuni adattamenti in relazione ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) applicazione della normativa alle imprese di rilevanti dimensioni diverse da banche, assicurazioni e imprese autorizzate alla prestazione di servizi d'investimento;

          b) individuazione delle imprese assoggettabili alla procedura nelle imprese che non abbiano cessato l'attività d'impresa e che siano in possesso, anche considerando le imprese legate da rapporti di controllo o assoggettate a comune controllo, di almeno uno dei seguenti requisiti:

              1) un numero di lavoratori subordinati, anche a tempo determinato o parziale, non inferiore a cinquanta;

              2) un valore della produzione, come determinato ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, non inferiore a 50 milioni di euro;

          c) esclusione delle imprese aventi i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma dalle procedure di fallimento, amministrazione controllata e concordato preventivo, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

 

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          d) ammissione immediata alla procedura da parte dell'autorità giudiziaria, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), su richiesta dell'imprenditore, su istanza di uno o più creditori o d'ufficio, quando l'impresa sia insolvente o, se l'apertura della procedura sia richiesta dall'imprenditore, quando essa si trovi in temporanea difficoltà di adempiere o sia suscettibile di cadere in stato di insolvenza entro un breve termine; previsione che il debitore, se chiede l'apertura della procedura, debba presentare entro trenta giorni dalla data della domanda, prorogabili una sola volta, una situazione patrimoniale di riferimento e una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, redatta o certificata da un revisore contabile o da una società di revisione;

          e) prosecuzione dell'attività d'impresa, con le necessarie cautele poste a tutela dei creditori;

          f) nomina di un commissario straordinario da parte dell'autorità giudiziaria, scelto tra i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, iscritti in un istituendo albo speciale dei professionisti delle crisi d'impresa, tenuto dal Ministero della giustizia, suddiviso in distinte sezioni in relazione all'entità dell'indebitamento e dei livelli occupazionali dell'impresa, nonché in relazione all'eventuale ricorso della stessa al mercato del capitale di rischio o all'emissione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, prevedendo corrispondenti requisiti di professionalità e di esperienza, oltre a requisiti di indipendenza;

          g) gestione dell'impresa sotto la vigilanza del tribunale e affidata:

              1) al debitore, quando la procedura sia stata aperta su sua richiesta e quando il tribunale non ravvisi gravi fattori impeditivi, anche attinenti al pregresso comportamento del debitore o, quando il debitore sia costituito in forma societaria, delle persone fisiche che compongono i suoi organi amministrativi e di controllo;

              2) al commissario straordinario nei casi non previsti dal numero 1);

 

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          h) effetti dell'ammissione dell'impresa alla procedura disciplinati con le seguenti modalità:

              1) effetti per il patrimonio del debitore disciplinati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o, quando la gestione dell'impresa sia affidata al debitore, ai sensi degli articoli 167 e seguenti del medesimo regio decreto n. 267 del 1942; esclusione della necessità di autorizzazioni per gli atti connessi all'esercizio dell'impresa, purché coerenti con le finalità della procedura e le direttive del tribunale;

              2) effetti per i creditori disciplinati ai sensi degli articoli 51 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

              3) prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione, con possibilità di scioglimento da parte del commissario straordinario o, quando la gestione dell'impresa sia affidata al debitore, da parte del debitore su autorizzazione del commissario straordinario, quando lo scioglimento sia conveniente per i creditori e con equo indennizzo per l'altro contraente se egli dallo scioglimento del contratto abbia subìto un danno diverso dal mancato guadagno;

              4) disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori ai sensi degli articoli 64 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'articolo 67, secondo comma; esercizio delle azioni revocatorie da parte del commissario straordinario; destinazione dell'eventuale risultato utile delle azioni a beneficio esclusivo dei creditori;

          i) formazione d'ufficio dello stato passivo da parte degli organi della procedura, con disciplina degli effetti e delle impugnative;

          l) soddisfazione dei creditori sulla base di un piano di ristrutturazione, da redigere entro un termine massimo previsto dal decreto legislativo ad opera del commissario straordinario, di qualunque creditore o terzo nonché del debitore quando gli sia affidata la gestione dell'impresa,

 

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disciplinato con le seguenti modalità:

              1) possibilità che il piano di ristrutturazione preveda: la continuazione totale o parziale dell'attività, anche al fine di soddisfare i creditori in tutto o in parte con gli utili attesi dalla continuazione; la cessazione totale o parziale dell'impresa; la cessione totale o parziale del patrimonio, inclusi l'azienda o rami d'azienda con esclusione della responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile; fusioni o scissioni, conferimenti di beni in società esistenti o di nuova costituzione, aumenti di capitale, cessione di rapporti giuridici in blocco anche con assunzione di responsabilità esclusiva del cessionario, nonché ogni altra operazione che, nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili, sia diretta a massimizzare il valore del patrimonio del debitore; limitazione delle formalità e dell'intervento notarile, in quanto possibile, in caso di dismissioni effettuate con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

              2) suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei, anche raggruppando categorie di creditori privilegiati; inserimento in classi separate, anche al fine di subordinarne il soddisfacimento al pagamento totale o parziale degli altri creditori, dei crediti dei soci verso la società sottoposta alla procedura; possibilità di costituzione di speciali gruppi per i piccoli creditori;

              3) ammissibilità di qualsiasi proposta di ristrutturazione in termini di scadenza, tasso d'interesse, forma tecnica e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, ammissibilità dell'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o di quote, di obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito; assenza di percentuali minime per i creditori chirografari; possibilità di pagamento in percentuale per i creditori privilegiati;

              4) approvazione del piano di ristrutturazione secondo le modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23

 

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dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, con la previsione di opportune semplificazioni, eventualmente in considerazione delle dimensioni dell'impresa assoggettata alla procedura;

          m) in mancanza di approvazione del piano di ristrutturazione di cui alla lettera l) entro il termine massimo di due anni, dismissione dell'attivo dell'impresa da parte di un liquidatore concorsuale appositamente nominato dall'autorità giudiziaria in sostituzione del commissario straordinario, secondo modalità che consentano la massima soddisfazione dei creditori, con procedure che facilitino la concorrenza fra i possibili acquirenti dei beni del debitore insolvente, da completare entro un termine massimo di un anno dalla data della mancata approvazione del piano, con immediato riparto della liquidità ricavata; possibilità dell'autorità giudiziaria di dichiarare aperta la fase di liquidazione anche prima del decorso dei due anni quando nessun piano di ristrutturazione appaia ragionevolmente fattibile o conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione;

          n) equiparazione della dichiarazione di insolvenza a quella di fallimento quanto agli effetti penali; previsione della riduzione delle sanzioni alla metà quando la procedura sia iniziata su richiesta del debitore.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede a riordinare, semplificare e codificare le norme legislative vigenti, trasfondendole in un testo unico omogeneo sull'amministrazione straordinaria delle imprese di rilevanti dimensioni, essenzialmente al fine di assicurare certezza giuridica sull'ambito di applicazione delle norme, semplificazione e accelerazione delle procedure, economicità ed efficacia dell'amministrazione straordinaria, piena tutela degli interessi rilevanti. Il decreto legislativo provvede, altresì, a definire le necessarie norme transitorie.

 

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      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì ad autorizzare il Governo all'emanazione di un testo unico delle norme regolamentari vigenti in materia, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e al comma 2.
      4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede all'abrogazione espressa dalle disposizioni previgenti in materia. Le norme relative alla medesima materia emanate successivamente sono formulate come modifiche o integrazioni del testo unico, mediante opportuno coordinamento.
      5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, entro il termine previsto dal citato comma 1, a una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e da dieci senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema del decreto legislativo entro due mesi dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritenga corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi della delega. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere della Commissione, trasmette nuovamente il testo, con osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione. La procedura di cui al presente comma è seguita anche ai fini dell'emanazione del testo unico delle norme regolamentari previsto dal comma 3.